Sanzioni disciplinari e Organo di garanzia
CAPO II
SANZIONI DISCIPLINARI |
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Art. 1 |
E' da considerarsi mancanza il venir meno ai seguenti doveri previsti dall’art. 3 dello Statuto: - Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. - Durante l'orario delle lezioni, in tutti gli spazi della scuola e all'esterno, durante le attività parascolastiche compresi i viaggi d'istruzione, gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. Il comportamento degli alunni, anche nelle adiacenze dell'edificio scolastico, deve sempre essere rispettoso dei principi di buona educazione nei confronti di persone e cose. - Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell’Istituto. - Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. - Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. |
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SCUOLA PRIMARIA |
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La disciplina è regolata da norme di comportamento generale di cui gli alunni hanno discusso con gli insegnanti. In caso di mancata osservanza di tali regole, gli insegnanti si riservano le seguenti modalità di intervento: - allontanamento temporaneo dal gioco o dall’attività per far riflettere il bambino sulle conseguenze del suo comportamento; in caso di recidività, gli insegnanti si riservano di far impiegare tale tempo con lo svolgimento di un compito scritto; - comunicazioni scritte alle famiglie; - convocazione dei genitori; - in caso di eccezionale gravità è prevista la sospensione dalle attività didattiche. |
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO |
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Art. 1 : E' da considerarsi mancanza il venir meno ai seguenti doveri previsti dall’art. 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria (DPR 249/98 con modifiche DPR 235/07):
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COMPORTAMENTO SANZIONABILE |
ORGANO COMPETENTE |
SANZIONE PREVISTA | |
Assenza o ritardo non giustificati |
Insegnante |
Ammonizione verbale e presentazione della giustificazione il giorno successivo; in caso di reiterazione, (l’alunno/a avviserà con il proprio telefono) i genitori (che) dovranno presentarsi a scuola per giustificare di persona. |
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Mancanza del materiale |
Insegnante |
Ammonizione verbale ed eventuale attività alternativa; in caso di reiterazione, annotazione scritta sul diario e sul registro di classe |
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Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni |
Insegnante Dirigente scolastico Consiglio di classe |
In funzione della gravità e del principio di gradualità:
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Mancato rispetto delle regole interne o comportamento lesivo della propria o altrui incolumità |
Insegnante Dirigente scolastico Consiglio di classe Consiglio d'istituto |
In funzione della gravità e del principio di gradualità:
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Uso di telefoni cellulari |
Insegnante Dirigente scolastico Consiglio di classe Consiglio d'istituto |
In funzione della gravità e del principio di gradualità:
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Danneggiamento delle cose proprie o altrui o danneggiamento a strutture o attrezzature scolastiche |
Insegnante Dirigente scolastico Consiglio di classe Consiglio d'istituto |
In funzione della gravità e del principio di gradualità:
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Scorrettezze, offese, molestie verso compagni o sottrazione di oggetti personali |
Insegnante Dirigente scolastico Consiglio di classe Consiglio d'istituto |
In funzione della gravità e del principio di gradualità:
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Scorrettezze o offese verso insegnanti o personale ATA |
Insegnante Dirigente scolastico Consiglio di classe Consiglio d’istituto |
In funzione della gravità e del principio di gradualità:
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Falsificazione di firme e/o valutazioni |
Insegnante Consiglio di classe Consiglio d’istituto |
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Art. 3 |
Il coordinatore di classe, dopo tre note sul registro, segnala la situazione al dirigente scolastico, che valuta i provvedimenti da adottare. |
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Art. 4 |
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di classe, comprendente anche i rappresentanti dei genitori. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di istituto. Gli studenti sottoposti a procedimento disciplinare hanno il diritto di esporre le proprie ragioni, verbalmente o per iscritto, anche con l’assistenza dei genitori. Il provvedimento di sospensione dalle lezioni può essere convertito in attività socialmente utile, quale l’assistenza ai docenti impegnati nel sostegno. In caso di comportamento scorretto, si applica comunque la sospensione dalle lezioni. In attesa delle decisioni del Consiglio d'istituto, il Dirigente scolastico può, a suo giudizio, disporre l’allontanamento precauzionale dell’alunno/a in questione. |
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Art. 5 |
Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni sarà previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuoverà un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. |
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Art. 6 |
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. |
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ORGANO DI GARANZIA |
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Art. 1: Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso a un Organo di Garanzia insediato con delibera del Consiglio d’Istituto. Tale Organo è composto da: - il dirigente scolastico; - due genitori, designati dai genitori membri eletti del Consiglio d’Istituto; - un docente eletto dal Collegio dei Docenti. Il dirigente scolastico assume la funzione di Presidente dell’Organo di Garanzia, il quale si riunisce e decide entro dieci giorni dal ricorso e dura in carica un anno; i suoi membri possono essere confermati per non più di un triennio. Qualora il Coordinatore della classe interessata sia uno dei docenti eletti dal Collegio, sarà sostituito dal primo dei docenti non eletti. Qualora uno dei due genitori sia parte in causa, viene sostituito da un supplente designato sempre dai genitori membri eletti del Consiglio di Istituto. |